Introduzione

Per bonifica e ripristino ambientale si intendono tutti gli interventi che hanno l'obiettivo di ridurre la contaminazione del sito a livelli tali da non costituire rischio per la salute della popolazione e sono determinati dall'analisi di rischio sito specifica\cite{intervento}, finché gli interventi di messa in sicurezza sono finalizzati all’isolamento delle fonti inquinanti, e al contenimento della diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto con l’uomo e con i recettori ambientali circostanti.
Essi hanno carattere di:
-        Urgenza in caso di rilasci accidentali o di improvviso accertamento di una situazione di contaminazione o di pericolo di contaminazione.
-        Continuità e compatibilità con le lavorazioni svolte nei siti produttivi in esercizio.
-        Definitività nei casi in cui, nei siti non interessati da attività produttive in esercizio, non sia possibile procedere alla rimozione degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili di cui all’allegato 3 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006.
La messa in sicurezza di un sito inquinato è comprensiva delle azioni di monitoraggio e controllo finalizzate alla verifica nel tempo delle soluzioni adottate ed il mantenimento dei valori di concentrazione degli inquinanti nelle matrici ambientali interessate al di sotto dei valori soglia di rischio (CSR). \cite{ylfawg}
Ciò che riguarda agli interventi di messa in sicurezza dei siti inquinati ricade nel D. Lgs. 152/2006, Parte IV -Titolo V e definisce tre modalità di interventi di messa in sicurezza:
-        D’emergenza (art. 240, lett. m): interventi immediati o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle.
-        Operativa (art. 240, lett. n): interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.
-        Permanente (art. 240, lett. o): interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.
D’altra parte, nello stesso decreto, l’Allegato 3 formula “Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d’urgenza, operativa o permanente), nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili”, che propone di illustrare i criteri generali da seguire sia nella selezione che nell’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza d’urgenza, operativa, e permanente. Quindi, sono presentate le diverse opzioni da prendere in considerazione in quanto riguarda a un’effettiva eliminazione/riduzione della contaminazione e conseguire un’efficace azione di protezione delle matrici ambientali influenzate dagli effetti del sito mediante la messa in sicurezza dello stesso. Oltre a questo, i criteri minimi per l’esecuzione di interventi di isolamento superficiale vengono stabiliti nel D.lgs. 36/2003 relativa alle discariche di rifiuti, e anche lo spessore e conducibilità idraulica della barriera nei sistemi di isolamento perimetrale. \cite{362003}